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Corsi di recupero sociale per Polizia Giudiziaria e autori di reati di violenza domestica-di genere

La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che è stata attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 aveva riconosciuto l’opportunità che i funzionari di Polizia Giudiziaria <<coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio», aggiungendo che «gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario», prevedendo che «Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale».

La necessità di attività di formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime è attualmente disatteso, in quanto l'art. 5 della legge n. 69 del 2019 ha previsto l'attivazione di specifici corsi per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria presso i rispettivi istituti di formazione destinati a coloro che esercitano funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ma in relazione alla <<prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere ovvero che intervengono nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere>>

I corsi di formazione, che dovranno essere attivati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno offrire un contenuto omogeneo che sarà individuato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Accanto a questi corsi per il personale di Polizia Giudiziaria, sono stati previsti anche i corsi per il recupero dei condannati per coloro che risultino autori di reati di violenza di genere o domestica.

La disposizione dà piena attuazione all’articolo 27 comma 3° della Costituzione.

All’uopo, l’art. 6 del nuovo CODICE ROSSO prevede che: “nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.

Il legislatore ha pertanto previsto nell’art. 165 cod. pen., per il catalogo di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere, un'ulteriore condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena, riproducendo una opzione legislativa già sperimentata con l’introduzione del comma 4 ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 11 giugno 2004, n. 146.

Quindi è prevista la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena “alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.

Questi corsi si differenziano dalle attività per condotta riparatoria dell’art. 165 comma 4 c.p., similmente a quanto previsto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La disposizione, inoltre, non specifica se i citati percorsi di recupero debbano rispondere a precisi requisiti regolamentari e non indica i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni menzionate. La seconda parte dell’art. 4 citato precisa che dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato.

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