top of page

Cyberbullismo: prevenzione e misure di contrasto rieducativo.

Il cyberbullismo è un fenomeno meritevole di autonoma considerazione rispetto al bullismo, in ragione delle particolari caratteristiche che lo contraddistinguono, tanto che il legislatore italiano ad esso ha destinato l’emanazione di un’apposita normativa.

La disciplina giuridica innovativa è contenuta nella L. 71/2017, che si affianca ai tradizionali sistemi giudiziari, ed è rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Tale normativa è stata preceduta dalla Legge 107 del 2015, mediante l’introduzione di obiettivi formativi prioritari e delle competenze digitali degli studenti, per un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

La legge n. 71 effettua una precisa definizione del fenomeno, affermando che per cyberbullismo deve intendersi “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, impegnata nel corso del 2019 in una indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo, ha affermato che esso costituisce in realtà “un fenomeno nuovo, legato all’era digitale”, rispetto al bullismo tradizionale; e nell’ambito di tale studio gli esperti hanno racchiuso in talune categorie le modalità attraverso cui può esplicarsi un atto di cyberbullismo:

· Flaming: pubblicazione di messaggi dal contenuto aggressivo, violento, volgare, denigratorio, quando la vittima/utente esprime il suo pensiero in un social network;

· Harassment: invio continuo di messaggi informatici di carattere volgare, aggressivo e minatorio sotto forma di sms, e-mail, chat, social network da parte di uno o più soggetti nei confronti un individuo assunto come bersaglio (a questo genere di condotte è assimilabile il fenomeno del cyber-stalking, intrapreso per motivazioni sentimentali).

· Denigration: diffusione in via informatica o telematica di notizie, fotografie o video tesi a ledere l'immagine o la riservatezza; nell’ambito di questa categoria si fanno rientrare le videoregistrazioni che gli stessi bulli realizzano mentre sottopongono la propria vittima a maltrattamenti e soprusi (cyber-bashing o happy slapping);

· Impersonation: attività non autorizzate realizzate inserendosi nel profilo della vittima mediante le credenziali di accesso ad uno o più account di servizi online per creare nocumento o un danno;

· outing and trickery: diffusione di immagini intime o altro materiale sensibile della vittima in chat o social network o comunque in rete senza il consenso della vittima.

La L. 71/2017 ha evitato il ricorso ai tradizionali strumenti del diritto penale, privilegiando invece un approccio teso alla prevenzione e alla sensibilizzazione, in particolare all’interno dell’ambiente scolastico: l’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.

Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (cd. stalking) denominato <<Ammonimento del Questore>>: questo istituto opera solo nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento; mai relativi effetti cessano solo al compimento della maggiore età. Questo istituto mira ad interrompere il più rapidamente possibile condotte aggressive che non hanno ancora dato luogo ad un vero e proprio procedimento penale: esperibile “fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne”.

Sul fronte delle vittime, ciascun minore di età superiore ai quattordici anni che sia stato vittima di atti di cyberbullismo, nonché per i relativi genitori e per gli altri soggetti esercenti la responsabilità sul minore medesimo, di rivolgersi al titolare del trattamento di dati online o al gestore di un sito internet o di un social media al fine di ottenerel'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”.

Atti di cyberbullismo, in ogni caso, posso essere perseguiti e puniti anche con le tradizionali attività giudiziarie determinate dall’avvio di un procedimento penale, mediante il deposito di una denuncia/querela rivolta all’Autorità Giudiziaria.

29 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page