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La Convenzione di Lanzarote


Un notevole passo in avanti si è realizzato mediante la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2012. Essa, meglio conosciuta come Convenzione di Lanzarote, è stata attuata, in Italia, con la legge 1 ottobre 2012, n. 172; tale legge è stata di fondamentale importanza per il panorama processuale nazionale, in quanto ha avuto il merito di realizzare, anche per la fase delle indagini preliminari, un contesto di audizione protetto, quando è il minore ad essere la fonte dichiarativa.

Essa si inserisce nel solco degli strumenti internazionali a tutela dei minori, tra i quali deve, per la sua prioritaria importanza, essere menzionata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo firmata a New York il 29 novembre 1989. - la Convenzione definisce le condotte di abuso sessuale, di prostituzione minorile, di pedopornografia, di corruzione di minori, di adescamento dei medesimi e detta le regole in materia di giurisdizione dei singoli Stati, occupandosi altresì di sanzioni, circostanze aggravanti e valutazione di precedenti condanne.

Con la sottoscrizione di tale documento, i Paesi aderenti s’impegnarono a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime.

La Convenzione di Lanzarote, sancisce principi cardine a cui gli stati firmatari devono adeguarsi in materia di prevenzione e criminalizzazione di ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale nei confronti dei minori.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale ha, di fatto, modificato il codice penale italiano introducendo numerose novità , tra cui:

reato di “adescamento di minorenni”, ovvero qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di anni 16 attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet (grooming) o di altre reti o mezzi di comunicazione per commettere i reati connessi all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori; integrazione di nuove condotte nel reato di “prostituzione minorile” tra cui quelle di “reclutamento alla prostituzione di un minore, gestione, controllo e organizzazione della prostituzione di un minore” anche al fine di contrastare lo sviluppo di nuovi fenomeni come il turismo sessuale;

• raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori;

reato di “istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di quelli previsti nel codice penale.

ampliamento della gamma di reati a danno dei minori rispetto ai quali non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, il cui limite è stato innalzato ai 18 anni.

modifica della fattispecie di “corruzione di minorenne” (art. 609 quinquies c.p.): il ddl prevede un inasprimento delle pene per chi compie atti sessuali in presenza di un minore di anni 14 “al fine di farlo assistere” e sanziona la condotta di far assistere il minore stesso al compimento di atti sessuali o il mostrare materiale pornografico a un minore di quattordici anni al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali;

• l’opportunità per i minori vittime di essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal supporto emotivo e psicologico di operatori, di comprovata esperienza, legittimati a operare per la cura ed il sostegno alle vittime;

il “trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”, con l’obiettivo di garantirne il recupero e ridurre i casi di rischio di recidiva.

definizione di pornografia minorile ispirata a quella contenuta nel Protocollo opzionale alla Convenzione ONU per i diritti del bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia: “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Il reato di pornografia minorile è stato introdotto dal legislatore per punire ogni fase del mercato pornografico che ha ad oggetto i minori: le condotte sanzionate penalmente vanno, infatti, dalla divulgazione di notizie finalizzate all’adescamento minorile e dal reclutamento di minori a tal fine, sino alla realizzazione di spettacoli a sfondo sessuale con il coinvolgimento di soggetti minorenni ed alla diffusione – a qualsiasi titolo – tra gli utenti. Per materiale pornografico si fa riferimento ad ogni tipo di rappresentazione (realizzata con qualsiasi mezzo) di un soggetto minorenne che viene coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore a scopi sessuali. Infine, con la Convenzione di Lanzarote fu previsto che non ci si sarebbe potuti più dichiarare impunemente inconsapevoli della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori, a meno che non si fosse trattato di un errore di fatto del tutto inevitabile.



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