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La tutela sessuale del minore nella normativa italiana ed internazionale

La tutela del minore in ambito sessuale deriva da una stratificazione di norme di derivazione internazionale che si sono susseguite nel corso degli anni.

Il primo approccio alla materia risale alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia con la Legge 176/91.

Con la legge 66 del 15 febbraio 1996, indubbiamente spronata dalla Conferenza di Stoccolma, si è realizzato un notevole passo avanti mediante le “Norme contro la violenza sessuale”. La legge ha riscritto del tutto la materia dei reati a sfondo sessuale, e con riguardo ai minori ha disposto l'abrogazione integrale della disciplina previgente, delineando una fattispecie ad hoc intitolata "Atti sessuali con minorenne" (art 609 quater c.p.).

La legge italiana sancisce l’intangibilità sessuale del minore di età inferiore degli anni 14; mentre la sessualità del minore tra gli anni 14 e 18 è presidiata dalle disposizioni di cui agli art. 609 quater cod. pen. Tuttavia la libertà sessuale del minore che ha compiuto gli anni 14 ma non i 18, trova un limite nel carattere “mercenario” del rapporto sessuale sanzionato dall’art. 600 bis, comma secondo, cod. pen.

Nel caso in cui gli atti sessuali vengano commessi con prepotenza, minaccia o abuso di autorità si configura il reato di violenza sessuale, indipendentemente dall'età della vittima.

Secondo la Cassazione, non è rilevante che il minore dia il proprio consenso agli atti sessuali, così come non rileva, ai fini del reato di violenza sessuale con minore, l'assenza di un certo contatto fisico.

In adesione ai principi in materia sessuale enunciati dalla Convenzione del 1989 ed ai programmi attuativi della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, l’Italia ha emanato nel 1998 la Legge n.269, modificata successivamente dalla L. n. 38/2006, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù'” mediante cui nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa.

L’influenza della normativa internazionale esaminata in precedenza si riflette in particolare sulle specifiche finalità perseguite dalla nuova normativa italiana, che si sostanzia nel potenziare la tutela penale dei minori attraverso il rafforzamento della tutela penale in tema di prostituzione e pornografia minorile (art. 600 bis–600 septies c.p.) e prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/2001. Infatti, l’art. 5 della l. n. 228 del 2003 ha introdotto l’art. 25 quinquies, modificato nuovamente nel 2006, nella c.d. parte speciale del decreto istitutivo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La disposizione in esame consente di comminare all’ente sanzioni pecuniarie e le temute sanzioni interdittive in caso di commissione di reati contro la personalità individuale.

In seguito, la Decisione Quadro del Consiglio Europeo n. 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, ha introdotto una minuziosa disciplina dei “reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di mano d’opera o di sfruttamento sessuale”: tra le quali spicca proprio “offrire o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un’altra persona a fin di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della pornografia”.

E’ importante sottolineare come sovente l’immigrazione clandestina costituisca il presupposto per procedere poi allo sfruttamento sessuale del minore: la condizione del minore che versi in uno stato di sfruttamento a fini sessuali è assimilabile a quella di chi si trovi in stato di schiavitù. Per cui le forme di tutela normative si sono mosse su entrambi gli aspetti.

Il delitto previsto all’art. 600 quater.1 c.p.(pornografia virtuale) trova, invece, piena previsione a livello di legislazione di cornice nella Convenzione sul cybercrime ( Convenzione di Budapest ) e nella Decisione Quadro del Consiglio d’Europa. Sul punto è da segnalare l’interesse della Legge 6 febbraio 2006 n. 38, che si è occupata della pedopornografia a mezzo internet, istituendo presso il Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e si occupa di prevenzione e gestione di siffatti crimini, e "Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile", presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di monitoraggio del fenomeno per il raccordo di tutte le Istituzioni interessate alle tematiche minorili, inclusi gli organi giudiziari ed i Servizi sociali. L’obiettivo primario del CNCPO è quello di difendere i minori all’interno di Internet svolgendo attività di monitoraggio al fine di prevenire ed eventualmente reprimere possibili reati.

In seguito, con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011), ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, si è realizzato il contrasto alla “violenza di genere”, nel cui ambito inserisce anche il minore.

Successivamente, la Legge del 15 ottobre 2013, n. 119, che ha convertito il DL 93/2013, si sono introdotte disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, meglio nota come legge sul FEMMINICIDIO.

L’intero impianto normativo si è ad oggi rafforzato ulteriormente con la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che è entrata in vigore in vigore dal 9 agosto 2019 ( cd. CODICE ROSSO).

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