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La velocizzazione delle indagini nei reati di violenza domestica e violenza di genere

Con l’entrata in vigore della legge 69/2019, denominato dalla dottrina << codice rosso >>, i Magistrati debbono prestare un’attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo o che possano degenerare. Il legislatore ha inteso abolire o ridurre la stasi temporale che si determina fra l’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, la sua trasmissione alla Procura della Repubblica competente, l’iscrizione nel registro degli indagati, e le attività istruttorie sommarie necessarie al GIP per poter dar luogo all’ applicazione di una misura coercitiva a carico dell’indagato, con finalità cautelare.

In particolare, la legge si propone di garantire la priorità alla trattazione delle indagini in tema di violenza domestica e di genere e l’immediata instaurazione del procedimento penale per pervenire alla rapida adozione dei provvedimenti eventualmente necessari a protezione della vittima.

Vediamo di approfondire le novità ed i diritti delle vittime di violenza domestica o violenza di genere.

1. La polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, debba riferire “immediatamente” al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale, poi, deve seguire “senza ritardo” quella scritta. Il legislatore, pertanto, ha esteso ai delitti indicati una sorta di presunzione di urgenza già disciplinata in relazione ai reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen., riconoscendo che i reati in tema di violenza domestica e di genere impongano un’immediata informazione al pubblico ministero.

2. Ai sensi dell’art. 2, il pubblico ministero <<entro tre giorni>> dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Va segnalato che la norma ha previsto il termine indicato per l’assunzione delle informazioni unicamente per “i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice”, mancando il riferimento all’applicabilità per tale speditezza al reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., cioè, al nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotto dall’art. 10 della stessa legge n. 69 del 2019, - e a quello di deformazione permanente del volto, di cui all’art. 583-quinquies cod. pen., inserito dall’art. 12 sempre della legge n. 69 del 2019.

3. È stato introdotto che il pubblico ministero possa anche non osservare il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per l’assunzione di informazioni se ricorronoimprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”.

4. È previsto che la polizia giudiziaria debba procedere “senza ritardo” al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero, ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero, la documentazione delle attività svolte.

L’inosservanza del termine stabilito per lo svolgimento delle indagini delegate e per la trasmissione della documentazione non pare dare luogo a sanzioni sul piano procedimentale. Per cui la norma sembra risolversi in una sorta di raccomandazione per gli operatori. Auspichiamo che questa speditezza venga concretamente applicata, tenuto conto della scarsità di mezzi e di personale nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia, e che non rimanga lettera morta.

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