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I trattamenti sanitari per i minorenni: consenso e titolarità autonoma

La patria potestà sui figli minorenni – riconducibile al padre – fu sostituita dalla Legge n. 151/1975 con la c.d. potestà "genitoriale" ossia di entrambi i genitori.

Con il d.lgs. n. 154/2013, il riferimento alla "potestà" scomparve del tutto e la locuzione è stata sostituita con l’espressione “responsabilità genitoriale”.

Essa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, codice civile) o da un solo genitore se l’altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà.

Ciascuno di essi ha il potere di attuare le decisioni concordate (art. 144, c. 2); per gli atti “di

maggior importanza” è richiesto il consenso di entrambi.

In caso di conflitto è previsto il ricorso al giudice (art. 316 c.c.)

Il consenso di entrambi è necessario in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi, in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo (art. 155, comma 3, e 317, comma 2, cc).

In caso di assenza di un genitore per lontananza o impedimento o sua incapacità - naturale o dichiarata con pronuncia di interdizione giudiziale - che renda impossibile l’esercizio della potestà per l’atto sanitario è sufficiente l’acquisizione del consenso del solo genitore presente e capace (art. 317, comma 1c.c.).

Nel campo sanitario, se ricorre l’opposizione di entrambi i genitori, il medico, qualora valuti indispensabile l'atto sanitario per il minorenne, deve procedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i minorenni affinchè si adotti il

provvedimento più idoneo di tipo giudiziario, che sostituisce la volontà dei genitori.

Se il minorenne è in affidamento, in comunità o in istituto penale, in occasione di trattamenti sanitari ordinari, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 3, legge n. 184/1983, il medico può procedere all’atto sanitario senza eccessive formalità; negli altri casi ci si rivolge al Tribunale per i minorenni per l’emissione di un provvedimento che autorizzi il trattamento straordinario.

Se il minorenne ha un tutore, quest’ultimo esercita le funzioni alla stregua del genitore.

Per lo stato di necessità, si deroga ad ogni procedura, purché si tratti di una condizione che rientri

nella definizione dell’art. 54 del codice penale, cui si rinvia.

Ricorrono, tuttavia, talune condizioni tassative in cui il professionista sanitario può procedere all'atto sanitario a prescindere dal consenso, dal dissenso o all’insaputa dei genitori o del tutor e deve attivarsi con la sola richiesta del minorenne: - per gli accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e le cure qualora si presentino sintomi

di insorgenza di una malattia trasmessa sessualmente (legge 25 luglio 1956, n. 837 e

regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056)

- per le prescrizioni e le somministrazioni nelle strutture sanitarie e nei consultori dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione

responsabile (art. 2 legge 22 maggio 1978, n. 194 sulla interruzione della gravidanza); - per gli accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici e riabilitativi al minorenne che faccia uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti (art. 120 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309). - per l'esecuzione del test per l'accertamento dell'infezione da hiv, in caso di richiesta effettuata da soggetto maggiore dei 16 anni e dotato di sufficiente discernimento - per l'interruzione di gravidanza se il giudice tutelare abbia autorizzato la minorenne a

decidere a prescindere dal consenso dei genitori o del tutore, in presenza di seri motivi che impediscano o sconsiglino la loro consultazione o che inducano a procedere contro il loro

parere (art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194).

Una ipotesi a sé riguardano infine l’ipotesi di violenze fisiche o abusi sessuali: in tal caso, il medico, quale ausiliario di polizia giudiziaria, può in ogni caso - senza richiedere il consenso dei genitori, del tutore o degli affidatari - effettuare sul minorenne che l’ha richiesto e/o gli è stato presentato visita medica e redigere Referto da trasmettere all’Autorità Giudiziaria competente, come accertamento necessitato.

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Autore:

Avvocato Rossana Ferraro

Corso Trieste n. 211

Caserta - 81100

fax: 0823.1764659

phone: 0823.1873149

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