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interesse preminente del minore nella UE: la tutela contro la manipolazione psicologica, il Grooming

Nell’ambito delle attività strategiche comunitarie tese a tutelare il minore dai “pericoli” o dagli “ostacoli” che impediscono la sua partecipazione alla vita sociale, è di notevole interesse la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al cui articolo 24 sono ricompresi i “Diritti del bambino”:

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è direttamente incorporata nel trattato di Lisbona, ma è dotata di forza giuridica vincolante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, TUE, che le conferisce lo stesso valore giuridico dei trattati.

Nell’ambito di siffatte finalità di strategie di cooperazione e tutela, con riguardo ai cybercrime, assume notevole rilievo in particolare l’art. 23 della Convenzione del Consiglio d’Europa ( cd. Convenzione di Lanzarote - pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2012, n. 235) per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, che definisce la manipolazione psicologica per scopi sessuali,

Specificatamente, l’art. 23 disciplina l’adescamento di bambini a scopi sessuali (cd. grooming):

<< Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto l’età del fissata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformità agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.>>

In questo processo, ancora scarsamente studiato in Italia, colui che abusa cura (“grooms”) la vittima, inducendo gradualmente il bambino a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica.

Il grooming viene anche usato per far tacere il bambino dopo l’abuso. Questa tecnica è utilizzata in internet soprattutto nelle chat rooms, nei forum e nei news group ed ha come vittime più di frequente ragazzine adolescenti.

Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti, utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano anche gli strumenti (chat, SMS, social network, ecc) messi a disposizione dalla Rete (ma anche dai cellulari) per entrare in contatto con loro. Il grooming definisce il percorso attraverso il quale, gradualmente, l’adulto instaura una relazione - che deve connotarsi come sessualizzata - con il/la bambino/a o adolescente.

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